Contanti

Pagamento in contanti 2022

Come già previsto dalla legge 157/2019 dal 01 gennaio 2022 diventa definitivo il divieto di trasferimento di denaro contante (oppure di libretti postali, bancari o altri titoli al portatore) per un importo pari o superiore ad € 1.000,00.

Il trasferimento di denaro contante è vietato anche quando viene effettuato con più pagamenti inferiori ad € 1.000,00 per operazione singola; occorre, infatti, esaminare ogni singola operazione economica nella sua “unitarietà” indipendentemente dal numero di pagamenti. Alla luce di ciò ne deriva che qualora i pagamenti raggiungessero la predetta soglia, essi debbono necessariamente effettuarsi a mezzo strumenti di pagamento bancari o assegni bancari o postali riportanti l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

In violazione di tali obblighi sono previste sanzioni :

  • da un minimo di € 2.000,00 (oppure € 15.000,00 nel caso in cui i pagamenti in contanti risultino superiori a € 250.000,00)
  • ad un massimo di € 50.000,00. (oppure € 250.000,00 nel caso in cui i pagamenti in contanti risultino superiori a € 250.000,00)

Il divieto sopra definito interessa tutti i cittadini, indiscriminatamente, a prescindere dal ruolo e dall’attività svolta e quindi gli unici pagamenti ammessi sopra i limiti di legge risultano esclusivamente quelli effettuati a mezzo intermediari finanziari (banche o poste italiane). Anche i passaggi di fondi a titolo gratuito non possono andare oltre Euro 1.000,00, se effettuati in contanti, quindi anche donazioni, prestiti, lasciti vari devono seguire la regola sopra specificata.

Si sottolinea che dalla normativa antiriciclaggio, quantomeno nella sua parte dedicata al limite alla circolazione di contante, sono da sempre esenti i prelevamenti e versamenti presso gli sportelli bancari e postali. Il limite dei prelevamenti sarà solo e sempre semplicemente la disponibilità delle somme sul conto, mentre nessuna barriera ai versamenti di denaro contante.