Legge di bilancio, accertamento e riscossione

Legge di Bilancio 2026, accertamento e riscossione

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026 entrano in vigore le seguenti norme:

Rottamazione-quinquies

Viene prevista una definizione agevolata per i debiti affidati all’agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate e dalle attività di liquidazione di cui agli articoli 36-bis e 36 ter, Dpr 600/1973 e agli articoli 54-bis e 54-ter, Dpr 633/1972 (controlli automatici e formali delle dichiarazioni) oppure derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali (dichiarati) dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, come pure derivanti da infrazioni al Codice della strada. I debiti oggetto della definizione (anche se oggetto di precedenti rottamazioni decadute) possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere invece le somme affidate all’agente della Riscossione a titolo di interessi (da ritardata iscrizione a ruolo e quelli di mora, rispettivamente, ai sensi degli articoli 20 e 30, Dpr 602/1973) e sanzioni e le somme aggiuntive e quelle maturate a titolo di aggio (la definizione delle infrazioni al Codice della strada determina il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge, ma non la sanzione). Non rientrano nel perimetro della rottamazione dei ì ruoli i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (ad esempio, derivanti dal disconoscimento dell’agevolazione «prima casa» o da dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni. La domanda di accesso alla definizione agevolata (a seguito della quale saranno inibite le azioni cautelari ed esecutive; inoltre, sino al 31 luglio 2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli) andrà effettuata telematicamente entro il 30 aprile 2026, con indicazione del numero di rate scelto, mentre l’agente della Riscossione liquiderà gli importi da pagare entro il 30 giugno 2026. Il versamento andrà effettuato entro il 31 luglio 2026. È possibile rateizzare fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare e interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. Si decade dalla rottamazione (con riemersione del debito oggetto di definizione) se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni. Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti. Successivamente alla trasmissione dell’istanza, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata. Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.

Compensazioni orizzontali

In presenza di ruoli scaduti per un importo superiore a 50.000 euro (la precedente soglia era fissata in 100.000 euro) è vietata la compensazione orizzontale o esterna (compensazione di imposte di natura diversa). La limitazione opera anche per l’eccedenza di eventuali crediti spettanti rispetto ai debiti iscritti a ruolo, mentre non opera in presenza di dilazioni in essere o di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli. La disposizione si limita a modificare la soglia, mentre restano invariate le regole stabilite dalla disciplina di riferimento (articolo 37, comma 49-quinquies, Dl 223/2006).

Pignoramento

Sono messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate-Riscossione i dati dei corrispettivi risultanti dal sistema della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture, emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, così da consentire all’agente della Riscossione di svolgere attività di analisi più mirate per l’avvio di procedure esecutive presso terzi. Così, l’agente della Riscossione potrà operare un pignoramento quando riceve i dati relativi all’ammontare di quanto è stato fatturato ad uno stesso cessionario/committente. Le modalità di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento.