Legge di Bilancio 2026, novità in sintesi per imprese e professionisti
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026 e del Decreto Milleproroghe nel 2026 entrano in vigore le seguenti norme:
Regime forfetario
È esteso anche al 2026 l’aumento da 30.000 a 35.000 euro, già stabilito per il 2025, della soglia di reddito di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articoli 49 e 50 del Tuir) oltre la quale è precluso l’accesso e la permanenza al regime forfetario.
Assegnazione agevolata di beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissioni di beni delle imprese individuali
È possibile fruire dell’assegnazione agevolata di beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) o mobili registrati non strumentali ai soci, da parte di:
- società commerciali;
- società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici.
Le operazioni (di assegnazione o di trasformazione) devono avvenire entro il termine del 30 settembre 2026.
Sulla differenza (plusvalenza) tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8% (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione). Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Inoltre, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%. Le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato per il 60% entro il 30 settembre 2026 e per la restante parte entro il 30 novembre 2026.
Per le imprese individuali viene riproposta la misura agevolativa consistente nella possibilità di estromissione agevolata, dal proprio patrimonio, dei beni immobili strumentali (per natura e per destinazione), includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, per le esclusioni operate dal 1° gennaio al 31 maggio 2026. L’agevolazione consente di fare transitare – nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 maggio 2026 – l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta. L’imprenditore deve risultare in attività sia alla data del 31 ottobre 2025 sia alla data del 1° gennaio 2026. I versamenti rateali della relativa imposta sostitutiva (dovuta sulla plusvalenza, nella misura dell’8%) vanno effettuati entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027. È possibile determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
Rateizzazione delle plusvalenze
Cambiano – a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 – le regole per godere della rateizzazione della tassazione di plusvalenze realizzate su beni strumentali, ai sensi dell’articolo 86, comma 4 del Tuir. È possibile rateizzare in un massimo di 5 quote annuali le plusvalenze:
- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda posseduto per un periodo non inferiore a tre anni;
Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime della participation exemption (Pex), devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.
Dividendi e plusvalenze
Cambia il trattamento fiscale dei dividendi (articoli 59 e 89 del Tuir) e delle plusvalenze (articoli 58 e 87 del Tuir) percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti (quindi imprenditori individuali che detengono le partecipazione nel regime d’impresa, società di persone, società di capitali ed enti commerciali): il regime di esenzione, previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione sulle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, spetta ai soggetti che detengono una quota di partecipazione al capitale non inferiore al 5% ovvero di valore fiscale non inferiore a 500mila euro (per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo a quest’ultimo requisito). Detti requisiti si aggiungono a quelli previsti per godere della participation exemption (Pex) di cui all’articolo 87 del Tuir. Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporta la tassazione integrale del dividendo o della plusvalenza. Il nuovo regime dei dividendi opera in relazione:
- alle distribuzioni di utili o di riserve deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- alla cessione di partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026.
Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni
Viene aumentata dal 18% al 21% l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo di acquisto (costo fiscale) delle partecipazioni negoziate e non negoziate (articolo 5, legge 448/2001). L’aumento avrà efficacia a partire dalle rivalutazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 (e da perfezionare entro il 30 novembre 2026). Si ricorda che l’imposta sostitutiva del 21% è dovuta sul valore di perizia o sul valore normale (ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a) del Tuir), mentre nel regime ordinario è dovuta l’imposta sostitutiva del 26% sulla sola plusvalenza. Resta invariata (al 18%) l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili (articolo 7, legge 448/2001).
Iper-ammortamento
Viene introdotta una disciplina agevolativa, consistente in una maggiorazione dell’ammortamento (cd. iper-ammortamento) in favore delle imprese che – dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 – effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”) e V (Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese) annessi alla presente legge di Bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. I beni devono essere prodotti in uno degli Stati Ue o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La medesima agevolazione spetta anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. Le maggiorazioni base da applicare al costo degli investimenti sono pari a:
- 180%, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100%, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50%, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Il beneficio opera con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Viene precisato che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. L’agevolazione, invece, non è applicabile agli investimenti che beneficiano dell’agevolazione per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dall’articolo 1, comma 446, legge 207/2024. Per l’accesso al beneficio l’impresa deve trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
Un decreto del Mise, di concerto con il Mef, stabilirà le modalità attuative.






